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30/10/2006 - La rubrica giuridica di diritto amministrativo a cura dell’Avv.to Barbini si occupa della normativa concernente la libertà religiosa e i luoghi di culto
 
Libertà religiosa e luoghi di culto

di GIORGIO BARBINI

La domanda


Ho letto sui giornali locali della moschea di via Oberdan a Magenta: il Sindaco locale ha detto che non ci sono pregiudizi di sorta nei confronti delle altre religioni, ma che tutto deve avvenire nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti del nostro Paese.

 

Premetto che sono d’accordo con il sindaco Del Gobbo, ma ben consapevole che la questione potrebbe riproporsi anche qui a Corbetta, vorrei sapere dall’Avv.to Barbini quali sono queste leggi che regolano la costruzione dei luoghi di culto, in particolare in Lombardia.


- Lella  di Corbetta


La risposta

La libertà religiosa rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento. La Costituzione contiene infatti molti riferimenti sia ai rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica , sia alla libera espressione delle altre confessioni religiose.

 

Occorre peraltro ricordare che quando la nostra Carta Costituzionale venne redatta non esistevano certo nella società le problematiche legate alla convivenza di culti assai diversi, problematiche che invece oggi sono spesso il centro di aspre polemiche, di conflitti sociali, quando non addirittura di scontri ideologici. Ciò nonostante non v’è chi non veda come il dettato costituzionale – improntato al riconoscimento di un’ampia libertà religiosa – sia oggi più che mai attuale e certamente adatto ad affrontare le problematiche che una società di carattere sempre più multi-etnico va creando.

Ogni seria riflessione in materia di libertà religiosa, e quindi anche quelle concernenti i luoghi di culto, non può dunque prescindere dall’art. 8 della nostra Costituzione, il quale prevede che:

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».

Occorre fin da subito precisare che sebbene la Religione Islamica non abbia siglato alcuna intesa con lo Stato a motivo di una eccessiva frammentazione delle proprie rappresentanze, la Corte Costituzionale[1] non considera l’aspetto del riconoscimento un elemento determinante in materia di edifici di culto, facendo prevalere il principio di uguaglianza davanti alla legge di tutte le confessioni religiose presenti sul territorio nazionale.

 

In questo quadro normativo si inserisce, per gli edifici di culto siti sul territorio della nostra regione, la disciplina dettata dalla recente legge della Lombardia 16 marzo 2005, n. 12, denominata «Legge per il governo del territorio».


Questa normativa, al capo III del titolo IV (artt. dal 70 al 74) , prevede una serie di disposizioni per «la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi», le quali «si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano effettuati interventi […], ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate».

 

La legge non fa dunque alcuna distinzione tra le diverse confessioni religiose e valorizza il più possibile l’interesse pubblico degli edifici di culto, tanto da prevedere anche «il permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione».


Stante questo quadro generale, la questione della Moschea di via Oberdan a Magenta, così come è apparsa sui giornali, sembra chiamare in causa non tanto la normativa relativa all’edificazione di nuovi luoghi di culto, quanto piuttosto la disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso. L’Associazione Culturale dei Pakistani Sunniti, sempre stando a quanto riportato dai giornali, avrebbe acquisito un capannone avente destinazione industriale e lo avrebbe utilizzato per adunanze finalizzate al culto.

 

In merito, la già citata legge regionale della Lombardia, prevede, all’art. 52, che «i mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie», come sembra essere nel caso di specie, «sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al comune».


Alla luce del mutamento della destinazione d’uso può però presentarsi la necessità di apportare all’immobile alcune modifiche per renderlo conforme alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Sembra essere proprio quest’ultimo aspetto quello che ha condotto all’ordinanza della quale si è parlato sulla stampa locale.

 

Detto ciò, occorre far presente che una seria valutazione in ordine al contenuto e alla legittimità del provvedimento del Comune di Magenta – così come di ogni provvedimento analogo che altri comuni ritenessero di dover adottare in casi simili – può essere fatta solo avendo a disposizione il provvedimento stesso.


Con i migliori saluti.  

Avv. Giorgio Barbini

Integrazione  

 

A quanto detto sopra, occorre aggiungere che nel luglio 2006, con la legge regionale della Lombardia n. 12 è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 52 della legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005).


Detta modifica prevede che «i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e di luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire».

La norma, per sua espressa statuizione, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ossia il 19 luglio scorso.  

Considerato quanto riportato dalla stampa locale, pare difficile ritenere che il nuovo comma sia applicabile al caso della moschea di via Oberdan a Magenta. A tal proposito occorrerebbe accertare la data dell’avvenuto mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, data che, con ogni probabilità, è anteriore all’entrata in vigore della legge 12/2006.  

 

In ogni caso,  a mio giudizio, detta norma presta il fianco a ipotesi di censure di legittimità costituzionale, contrastando sia con l’art. 8 della nostra Costituzione innanzi già ricordato, ma anche con l’art. 3 che sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i cittadini dinnanzi alla legge.


Avv. Giorgio Barbini

[1] Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 195 del 1993

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Aggiornato il: 20 dicembre 2006