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[Torna alla rassegna stampa]30/10/2006 - La rubrica giuridica di diritto amministrativo a cura dell’Avv.to Barbini si occupa della normativa concernente la libertà religiosa e i luoghi di culto
Libertà religiosa e luoghi di culto
di GIORGIO BARBINI La
domanda Ho letto sui giornali locali della moschea di via Oberdan a Magenta: il Sindaco locale ha detto che non ci sono pregiudizi di sorta nei confronti delle altre religioni, ma che tutto deve avvenire nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti del nostro Paese.
Premetto
che sono d’accordo con il sindaco Del Gobbo, ma ben consapevole che la
questione potrebbe riproporsi anche qui a Corbetta, vorrei sapere dall’Avv.to
Barbini quali sono queste leggi che regolano la costruzione dei luoghi di
culto, in particolare in Lombardia.
La
libertà religiosa rappresenta uno dei cardini del nostro ordinamento.
Occorre
peraltro ricordare che quando la nostra Carta Costituzionale venne redatta non
esistevano certo nella società le problematiche legate alla convivenza di
culti assai diversi, problematiche che invece oggi sono spesso il centro di
aspre polemiche, di conflitti sociali, quando non addirittura di scontri
ideologici. Ciò nonostante non v’è chi non veda come il dettato
costituzionale – improntato al riconoscimento di un’ampia libertà
religiosa – sia oggi più che mai attuale e certamente adatto ad affrontare
le problematiche che una società di carattere sempre più multi-etnico va
creando. Ogni
seria riflessione in materia di libertà religiosa, e quindi anche quelle
concernenti i luoghi di culto, non può dunque prescindere dall’art. 8 della
nostra Costituzione, il quale prevede che: «Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla
base di intese con le relative rappresentanze».
In
questo quadro normativo si inserisce, per gli edifici di culto siti sul
territorio della nostra regione, la disciplina dettata dalla recente legge
della Lombardia 16 marzo 2005, n. 12, denominata «Legge per il governo
del territorio». Questa normativa, al capo III del titolo IV (artt. dal 70 al 74) , prevede una serie di disposizioni per «la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi», le quali «si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano effettuati interventi […], ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate».
La
legge non fa dunque alcuna distinzione tra le diverse confessioni religiose e
valorizza il più possibile l’interesse pubblico degli edifici di culto,
tanto da prevedere anche «il
permesso di costruire in deroga agli strumenti di pianificazione». Stante questo quadro generale, la questione della Moschea di via Oberdan a Magenta, così come è apparsa sui giornali, sembra chiamare in causa non tanto la normativa relativa all’edificazione di nuovi luoghi di culto, quanto piuttosto la disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso. L’Associazione Culturale dei Pakistani Sunniti, sempre stando a quanto riportato dai giornali, avrebbe acquisito un capannone avente destinazione industriale e lo avrebbe utilizzato per adunanze finalizzate al culto.
In
merito, la già citata legge regionale della Lombardia, prevede, all’art.
52, che «i mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti
la realizzazione di opere edilizie», come sembra essere nel caso di
specie, «sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione
dell’interessato al comune». Alla luce del mutamento della destinazione d’uso può però presentarsi la necessità di apportare all’immobile alcune modifiche per renderlo conforme alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza. Sembra essere proprio quest’ultimo aspetto quello che ha condotto all’ordinanza della quale si è parlato sulla stampa locale.
Detto
ciò, occorre far presente che una seria valutazione in ordine al contenuto e
alla legittimità del provvedimento del Comune di Magenta – così come di
ogni provvedimento analogo che altri comuni ritenessero di dover adottare in
casi simili – può essere fatta solo avendo a disposizione il provvedimento
stesso. Con i migliori saluti. Avv. Giorgio Barbini Integrazione
A
quanto detto sopra, occorre aggiungere che nel luglio 2006, con la legge
regionale della Lombardia n. 12 è stato introdotto il comma 3-bis all’art.
52 della legge per il governo del territorio (L.R. 12/2005). Detta modifica prevede che «i mutamenti di destinazione d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e di luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire». La norma, per
sua espressa statuizione, è entrata in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ossia il
19 luglio scorso. Considerato
quanto riportato dalla stampa locale, pare difficile ritenere che il nuovo
comma sia applicabile al caso della moschea di via Oberdan a Magenta. A tal
proposito occorrerebbe accertare la data dell’avvenuto mutamento di
destinazione d’uso dell’immobile, data che, con ogni probabilità, è
anteriore all’entrata in vigore della legge 12/2006.
In
ogni caso, a mio giudizio, detta norma presta il fianco a ipotesi di
censure di legittimità costituzionale, contrastando sia con l’art. 8 della
nostra Costituzione innanzi già ricordato, ma anche con l’art. 3 che
sancisce il principio di uguaglianza formale e sostanziale di tutti i
cittadini dinnanzi alla legge. Avv.
Giorgio Barbini
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Aggiornato il: 20 dicembre 2006 |