SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
795–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
l’11 luglio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa del
Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Capo I
DISPOSIZIONI IN
MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b) all’articolo 65, comma 2, lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nell’immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è
presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto
dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non
inferiore a quattro e da un presidente di regione o di provincia autonoma
designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni
di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
Ministero dell’interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli
affari regionali, per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari
esteri, dell’interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali, della difesa, dell’economia e delle finanze, della salute, delle
politiche agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel
mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di
ogni altra pubblica amministrazione interessata all’attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle associazioni
nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
dell’interno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le
modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la necessità di un termine più breve».
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o
di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi
sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio
del visto di ingresso l’autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora
non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al
rilascio del visto, l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico
il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La
presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a
sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo straniero in
possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all’autorità di
frontiera»;
b) al comma 3, l’ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, per reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la
libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso
l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività
illecite».
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso di validità,»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo
straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
c) al comma 3, alinea, dopo le
parole: «La durata del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non
rilasciato per motivi di lavoro»;
d) al comma 3, le
lettere b) e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Il permesso
di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del
contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più
contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono
inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso
di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione
della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 del presente testo unico.
Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica
o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai
sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà comunicazione anche in
via telematica al Ministero dell’interno e all’INPS per l’inserimento
nell’archivio previsto dal comma 9 dell’articolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
all’articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di
ricongiungimento familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso
di soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di
soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi,
ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso
di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con
rilascio iniziale»;
g) dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il
rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
h) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai
tipi da approvare con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione dell’Azione comune
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;
i) dopo il comma 8, è inserito il
seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o altera
un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno
o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o
parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre
a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale».
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) – 1. Il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro,
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di
lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica;
b) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22 presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26,»;
b) al comma 4, le parole: «può essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio dello Stato di
uno straniero ovvero atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro
Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie
atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l’ingresso
illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di
residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con
la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il
fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o
comunque illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3
sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la
permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare
l’ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la
permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o
degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le
circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice
penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di
pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti
dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti
dell’imputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata
a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o
l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori
di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei
delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del codice penale“ sono inserite
le seguenti: “nonchè dall’articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d) dopo il comma
9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio
di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel
trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se
vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un
traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. Le navi
della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di
difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui
al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di
fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina
militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti
consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro
Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di
convenienza.
9-quinquies. Le modalità di
intervento delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con le
attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell’interno, della difesa,
dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli
concernenti il traffico aereo».
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni
caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare
in carcere, il questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta
all’autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In tal caso
l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla
osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro
quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del
trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell’articolo
14»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in
flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all’atto della
convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra
una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del
comma 3.
3-ter. Le
disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per
qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei
suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o
dichiara l’estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all’esecuzione dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi
3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se
non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal
comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l’articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma dell’articolo 307 del codice di
procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta
all’espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del
presente testo unico»;
c) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che
si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il
rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello
Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone
l’accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto
rilevi il concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione del
provvedimento»;
e) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione.
Il termine è di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il
tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma può essere
sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne l’autenticità e ne curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo
straniero è ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all’autorità consolare.
Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato
dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo
29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè,
ove necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso
di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia
fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi
13 e 13-bis è sempre consentito
l’arresto in flagranza dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma
13-bis, è consentito il fermo. In ogni
caso contro l’autore del fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è
sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente
disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso
non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta
dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la
permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero l’acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta
del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima
di tale termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento, dandone
comunicazione senza ritardo al giudice»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i
seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato
possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea,
ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l’espulsione
o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio
dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con
provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo
straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con l’arresto da sei mesi
ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter che viene
trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio
dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto e si procede
con rito direttissimo. Al fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il
questore può disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni di euro per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Della
emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza
di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla
competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di
identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di
legge, l’esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998 è sostituita dalla seguente: «Espulsione a titolo di misura di
sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di
cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non
può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma
del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal
giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate
nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, è disposta l’espulsione. Essa non può essere disposta
nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo
407, comma 2, lettera a), del codice
di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto
motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia
sull’identità e sulla nazionalità dello straniero. Il decreto di espulsione è
comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre
opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione
o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari
documenti di viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell’accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza
del termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al comma 5,
sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello
Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende
l’esecuzione della pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui
all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti: «della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
b) al comma 1,
secondo periodo, dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti:
«ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari,
che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali
dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea
documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di
ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. Lo sportello
unico per l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro
per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede
legale. Il centro per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con
ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti
giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo
sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande
acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello
unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per
l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il
questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e dell’articolo 21,
e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso
il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il
nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei
mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di
rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per l’immigrazione. Entro otto giorni
dall’ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
l’immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo, trasmesso in
copia all’autorità consolare competente ed al centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque variazione del
rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l’accertamento e l’irrogazione della
sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto
dall’articolo 23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal
consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l’accesso al lavoro, e comunicano
altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari“,
da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate.
Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all’ufficio finanziario competente che provvede all’attribuzione del
codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate
nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro
non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore
extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che
perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste
di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e
comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione
stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con
priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale
non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per
ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i
lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il
lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di
reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in
deroga al requisito contributivo minimo previsto dall’articolo 1, comma 20,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152,
sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti all’estero; in assenza di accordi specifici, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale
per l’impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche
per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a
norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme
di attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo».
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1. Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno dei
Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello
unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del
diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui
al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del
datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro
stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in
corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore
stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del
medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno
successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi
di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato
o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite,
di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con
le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei
deflussi e le misure complementari relative all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle
sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi
del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia
scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12».
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo la lettera r) è aggiunta la
seguente:
«r-bis) infermieri professionali
assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in
fine, il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche
sociali, è determinato il limite massimo annuale d’ingresso degli sportivi
stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque
retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all’approvazione
del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri
generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
«b-bis) figli maggiorenni a carico,
qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a
causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine
o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti
dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa
quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età,
autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico
per l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del
ricevimento. L’ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la
questura competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente articolo,
emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla
osta.
8. Trascorsi
novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il
visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico
per l’immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e
della relativa documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al seguito nei casi
previsti dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. All’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e».
Art. 25.
(Minori affidati al compimento
della maggiore età)
1. All’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente
gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al
momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma
1-bis, che l’interessato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro
anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione
dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3,
comma 4».
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell’articolo 39 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«5. È comunque consentito l’accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio».
Art. 27.
(Centri di accoglienza e accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’accesso
alle misure di integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle
leggi e regolamenti vigenti in materia»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole: «ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione monocratica».
2. All’articolo 25 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: «Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell’articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all’istituto o ente assicuratore
dello Stato di provenienza».
3. All’articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del
1998, nel comma 3, le parole da: «o di corrispondente garanzia» fino alla fine
del comma sono soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l’attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all’articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all’espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all’articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti asilo)
1. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi
di trattenimento) – 1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al
solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle
autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle
disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la
sua nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di
viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato
documenti risultati falsi;
b) per verificare
gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
2. Il
trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di
una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea. Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
4. Per il
trattenimento di cui al comma 2, lettera b),
si osservano le norme di cui all’articolo 14 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea
e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque consentito l’accesso
ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel
settore, autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto
per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero
è concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta
la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma
2, lettera a), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 3. Entro
due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di
rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della
documentazione, provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di
rifugiato di cui all’articolo 1-bis, comma
2, lettera b), il questore competente
per il luogo in cui la richiesta è stata presentata dispone il trattenimento
dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui
all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale
in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per
ulteriori trenta giorni per consentire l’espletamento della procedura di cui al
presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato
dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma
3, equivale a rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della
legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale,
integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo,
procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il trattenimento in
uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione
territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione.
L’eventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente
entro quindici giorni, anche dall’estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al prefetto
competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino
all’esito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è immediatamente
esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1. Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due
giorni dal ricevimento dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all’audizione. La decisione è
adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di
interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le
decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno
comunicate al richiedente, unitamente all’informazione sulle modalità di
impugnazione, nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo
le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui all’articolo 5,
comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle
convenzioni internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4
agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale ordinario
territorialmente competente che decide ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione
nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime
commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in
tema di revoche e cessazione degli status
concessi.
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono
stabilite le modalità di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede
annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all’80 per
cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il
decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei
limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies, la continuità degli interventi
e dei servizi già in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra
nei casi previsti dagli articoli 1-bis
e 1-ter e che non è accolto
nell’ambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una
banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle
informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli
enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, d’intesa con
il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali
o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di
funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies, presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo
nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte nell’unità
previsionale di base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati“ – capitolo 2359
– dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno 2002, già
destinate agli interventi di cui all’articolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni
annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite
all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo
di rotazione del Ministero dell’economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni
eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali,
e da altri organismi dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione
delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un
contributo forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al rapporto
di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi;
b) copia di
impegno a stipulare con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5,
il contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente
la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione
non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla
presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni
soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo
accertamento da parte dell’organo competente della prova della continuazione
del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l’archiviazione del
relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione all’occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di
calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione e allo
svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da garantire
l’equilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro,
con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro
che occupino prestatori d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che risultino segnalati, anche in
base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della
non ammissione nel territorio dello Stato; c)
che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione di una misura
di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le
disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1,
al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente
legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la
massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative
per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell’ambito della dotazione organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono
effettuate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile
1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle
risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui all’articolo 4, comma 2,
lettera h), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è
conseguentemente modificata in «Direzione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi
precedenti sono effettuate con la procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di Stato)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonchè degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 30,
comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno 2002, e in euro 3.031.517 per
l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni
di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per l’anno 2003, 125,62 milioni
di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE