[Vai all'elenco materiali]

Testo della Legge n° 977
17 ottobre 1967 e successive modificazioni

In Italia la legge base che definisce l’età di avvio al lavoro e regola il lavoro minorile è la n. 977 del 17 ottobre 1967.

Essa stabilisce che l’età per l'avvio al lavoro è di 15 anni, in coincidenza con il termine dell'istruzione obbligatoria. Tuttavia prevede che in agricoltura o nelle imprese familiari possano essere impiegati anche i ragazzi di 14 anni, part-time o in lavori stagionali, purché il lavoro non sia faticoso e non interferisca con la frequenza scolastica. La legge, dopo aver proposto una distinzione terminologica tra fanciulli (minori che non hanno compiuto i 15 anni) e adolescenti (minori tra i 15 e i 18 anni) regola l'orario di lavoro e definisce i periodi di riposo a seconda del tipo di lavoro.

Essa stabilisce la durata delle ferie pagate, l'assistenza medica preventiva gratuita e controlli sanitari periodici, così come l'addestramento obbligatorio sul posto di lavoro. Inoltre stabilisce altri principi importanti come l’età minima per l’esecuzione di lavori faticosi, pericolosi e insalubri (16 anni per gli uomini e 18 per le donne) e il divieto del lavoro notturno per i fanciulli e gli adolescenti.

La vigilanza sull'applicazione della legge è affidata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che la esercita attraverso gli Ispettorati del lavoro.

Oltre alla legge 977, ci sono altre norme su aspetti specifici fra cui il D.P.R. N. 432, del 20 gennaio 1976 per la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri; la legge n. 25 del 19 gennaio 1955 che disciplina l'istituto dell'apprendistato e la legge sui contratti di formazione e lavoro (la N. 79 del 25 marzo 1983 e le integrazioni successive).

 

Campo di applicazione

  1. Il lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, alle dipendenze di datori di lavoro, è disciplinato dalle norme della presente legge.
    Per "fanciulli" si intendono i minori che non hanno compiuto i 15 anni. Per "adolescenti" si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni compiuti.


    (...)

Requisiti di età e di istruzione

  1. L'età minima per l'ammissione al lavoro, anche degli apprendisti, è fissata a 15 anni compiuti.
    In agricoltura e nei servizi familiari l’età minima per l'ammissione al lavoro dei fanciulli è fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico.


    (...)
  1. Non possono essere adibiti:
  1. I fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri determinati a norma dell'articolo 6 della presente legge;

  2. i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16 e le donne fino agli anni 18 a lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto;

  3. i fanciulli e gli adolescenti di età inferiore agli anni 16, anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, a mestieri girovaghi di qualunque genere;

  4. i fanciulli e gli adolescenti ai lavori sotterranei delle cave, miniere, torbiere, gallerie;

  5. i fanciulli e gli adolescenti al sollevamento di pesi e al trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché ai lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e ai lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia;

  6. i fanciulli e gli adolescenti nelle sale cinematografiche e alla preparazione di spettacoli di ogni genere, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente;

  7. i fanciulli e gli adolescenti alla manovra e al traino dei vagonetti;

  8. i fanciulli e gli adolescenti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

    (...)
  1. L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantire la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

    (...)

 

Trasporto e sollevamento pesi

  1. I fanciulli e gli adolescenti possono essere - salvo il divieto stabilito dalla lettera e) dell'articolo 5 - adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, purché questi non superino i seguenti limiti:
 
  1. trasporto a braccia e a spalla, per i soli lavori agricoli:
    fanciulli maschi Kg. 10

    fanciulle femmine Kg. 5
    adolescenti maschi Kg. 20

    adolescenti femmine Kg. 15
  2. trasporto con carretti a una o due ruote su strada piana: cinque volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
  3. trasporto con carretti a 3 o a 4 ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
  4. trasporto con carretti su guida di ferro: venti volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso dei veicoli.

    Per quanto, riguarda le donne minori in stato di gravidanza si applica il divieto di cui all'articolo 4 della legge 26 agosto 1950, N. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

 

Lavoro notturno

  1. È vietato adibire al lavoro notturno i fanciulli e gli adolescenti, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

    (...)

 

Orario di lavoro.

  1. Per i fanciulli, liberi da obblighi scolastici, l'orario di lavoro non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali.
    Per gli adolescenti l'orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.

    (...)

 

Riposo settimanale

  1. Il riposo domenicale e settimanale dei minori è disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia.
    In ogni caso, ai minori deve essere assicurato un riposo continuativo di almeno 24 ore decorrenti dalla mezzanotte del sabato.
    Ai minori occupati nelle rappresentazioni di spettacoli, nonché in riprese dirette della Radiotelevisione, il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica.


    (...)
[Vai all'elenco materiali]

 

Aggiornato il: 22 ottobre 2003