CARTA DELLE NAZIONI UNITE
Firmata da 51 membri originari ed adottata per
acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945
Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo
strumento di ratifica il 24 ottobre 1945
Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957
Noi,
popoli delle Nazioni Unite,
decisi
a
salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel
corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,
a
riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole,
a
creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi
derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano
essere mantenuti,
a
promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più
ampia libertà,
e
per tali fini
a
praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di
buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale,
ad
assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che
la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad
impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e
sociale di tutti i popoli,
abbiamo
deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per
mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di
pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente
Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione
internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ed a questo scopo: prendere efficaci misure collettive per prevenire e
rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le
altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità
ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la
soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero
portare ad una violazione della pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli
fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare
la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella
soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale
od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di
sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento
dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i
fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul principio della
sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di
essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono
adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente
Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie
internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza
internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni
internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità
territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque
altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni
assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle
disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a
qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva
o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che
non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi,
per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto
autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono
essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a
sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del
presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure
coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II
MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati
che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per
l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente
firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite
tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente
Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali
obblighi e disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di
uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione
dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia
stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o
coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un
Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio
di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia
persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere
espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali delle
Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio
Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte
Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione
all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in
qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i
Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti
nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi
questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia
riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente
Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai
Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed
all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L'Assemblea Generale può esaminare i principi
generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la disciplina degli
armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri,
sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
2. L'Assemblea Generale può discutere ogni
questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale
che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità
all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può
fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o
agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del
genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio
di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione
del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere
in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in
quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di
Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una
controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna
raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne
sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del
Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di
tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del
pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal
trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l'Assemblea Generale intraprende studi e fa
raccomandazioni allo scopo di:
a. promuovere la cooperazione internazionale nel
campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto
internazionale e la sua codificazione.
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei
campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e
promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per
tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri
dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo
1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo
12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di
qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga
suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli
tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle
disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle
Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le
relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni
comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di
Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le
relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni,
concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa
sono attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come
strategiche.
Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il
bilancio dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai
Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti
gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti
all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti
specializzati al scopo di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di
un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su
questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti
e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri
non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico
e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a
norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle
Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro,
l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di
amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la
determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza
di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato
nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto
nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi
l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti.
L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se
riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti
dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni
ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le
sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del
Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio
regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi
sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici
Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda
Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio
di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni
Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale
riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini
dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di
Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione
successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di
Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di
un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un
rappresentante nel Consiglio.
Articolo 24
1. Al scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace
da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza
la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i
suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio
di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I
poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali
compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni
annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea
Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare
e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle
disposizioni del presente Statuto.
Articolo 26
Al scopo di promuovere lo stabilimento ed il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio
delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di
Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato
Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni
Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone
di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su
questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni
altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale
siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste
dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di
una controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo
da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve,
a tal scopo, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede
dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni
periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere
rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante
appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in
quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio,
possano meglio facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari
che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio
regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo
Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro
del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla
discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza,
ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente
coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro
del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni
Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di
Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione
relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni
che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro
delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE
CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le parti di una controversia, la cui
continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una
soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato,
regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od
altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga
necessario, invita le parti a regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su
qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un
attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di
determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia
suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34
all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2 Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite
può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea
Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti
preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento
pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto
alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono
soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase
di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione
di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in
considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già
state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo
il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie
giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla
Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto
della Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della natura
indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale
articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la
continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in
pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso
decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli
33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia
lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della
controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA
PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di
una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di
aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in
conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la
sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al scopo di prevenire un aggravarsi della
situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di
decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti
interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri
necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di
Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure
provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali
misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate
per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni
Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione
totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie,
marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle
relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure
previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate,
esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che
sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre
operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al scopo di contribuire al mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si
impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta
ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate,
l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati
determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di
preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e
dell'assistenza da fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più
presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno
conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il
Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da
parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di
impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato
nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a
norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a
partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di
contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al scopo di dare alle Nazioni Unite la possibilità
di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata
disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di
un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di
questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti
dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato
Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono
stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per
consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni
riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle
forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale
disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai
capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di
loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo
permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso
quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la
partecipazione di tale Membro alla sua attività.
3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze
del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di
tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le
questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza
e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di
Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni
del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni
di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle
Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni
internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per
prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure
preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle
Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche
derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio
di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto
pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso
che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a
conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il
potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di
Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga
necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI REGIONALI
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude
l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle
questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od
organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle
Nazioni Unite.
2.1 Membri delle Nazioni Unite che partecipino a
tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una
soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi
od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo
della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli
accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati
interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo
l'applicazione degli articoli 34 e 35.
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso,
gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua
direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base
ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure
contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di
questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali
diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale
Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo
interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da
parte del detto Stato.
2. L'espressione "Stato nemico" quale è
usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante
la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente
Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in
ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base
ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al scopo di creare le condizioni di stabilita e di
benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le
nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o
dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego
della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e
sociale;
b. la soluzione dei problemi internazionali
economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale
culturale ed educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di
razza, sesso, lingua o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente,
in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati
all'articolo 55.
Articolo 57
1. I vari istituti specializzati costituiti con
accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti
compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo,
sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle
disposizioni dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite
sono qui di seguito indicati
con l'espressione "Istituti
specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il
coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative
tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per
il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni
dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale
e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo
dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di
cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto
Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo
di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.
3. Alla prima elezione successiva all'aumento da
ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre
ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine
dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette
Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di
altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno
prese dall'Assemblea Generale.
4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha
un rappresentante nel Consiglio .
Funzioni e Poteri
Articolo 62
1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o
promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali,
educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali
questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli
istituti specializzati interessati.
2. Esso può fare raccomandazioni al scopo di
promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti.
3. Esso può preparare progetti di convenzione da
sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua
competenza.
4. Esso può convocare, in conformità alle norme
stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che
rientrino nella sua competenza.
Articolo 63
1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere
accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per definire
le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato con le
Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea
Generale.
2. Esso può coordinare le attività degli istituti
specializzati mediante consultazioni con tali istituti e raccomandazioni ad
essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed ai Membri delle
Nazioni Unite.
Articolo 64
1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere
opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti
specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e
con gli istituti specializzati al scopo di ottenere rapporti sulle misure prese
per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea
Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.
2. Esso può comunicare all'Assemblea Generale le
sue osservazioni su tali relazioni.
Articolo 65
Il Consiglio Economico e Sociale può fornire
informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.
Articolo 66
1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le
funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all'esecuzione delle
raccomandazioni dell'Assemblea Generale.
2. Esso può, con l'approvazione dell'Assemblea
Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o
da istituti specializzati.
3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano
indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso
attribuite dall'Assemblea Generale.
Votazione
Articolo 67
1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale
dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale
sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 68
Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni
per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell'uomo,
nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento
delle sue funzioni.
Articolo 69
Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni
Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue
deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.
Articolo 70
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere
disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati partecipino,
senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da
esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni
degli istituti specializzati.
Articolo 71
Il Consiglio Economico e Sociale può prendere
opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate
alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere
presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni
nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.
Articolo 72
1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il
proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo
Presidente.
2. Il Consiglio Economico e Sociale n si riunisce
secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest'ultimo dovrà
contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della
maggioranza dei suoi Membri.
Capitolo XI
DICHIARAZIONE CONCERNENTE I
TERRITORI NON AUTONOMI
Articolo 73
I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od
assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui popolazione
non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il principio che gli
interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed accettano come
sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito del sistema di
pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere
degli abitanti di tali territori, e, a tal scopo, l'obbligo:
a. di assicurare, con il dovuto rispetto per la
cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico,
sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro
gli abusi;
b. di sviluppare l'autogoverno delle popolazioni,
di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle
nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia
con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni, e del
loro diverso grado di sviluppo;
c. di rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale;
d. di promuovere misure costruttive di sviluppo, di
incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il
caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico
raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo
articolo;
e. di trasmettere regolarmente al Segretario
Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono essere
richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici
ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche,
sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili,
eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII e XIII.
Articolo 74
I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì
che la loro politica nei
riguardi dei territori cui si riferisce questo
capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi
sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e
commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto
del mondo.
Capitolo XII
REGIME INTERNAZIONALE DI
AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA
Articolo 75
Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro
autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per
l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere
sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori
sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria".
Articolo 76
Gli obiettivi fondamentali del regime di
amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati
nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:
a. rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale;
b. promuovere il progresso politico, economico,
sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione
fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza,
tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue
popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni
interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione fiduciaria;
c. incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua,
o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli
del mondo;
d. di assicurare parità di trattamento in materia
sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai
loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi
nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei
sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80.
Articolo 77
1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà
applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti
medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria:
a. territori attualmente sottoposti a mandato;
b. territori che vengono tolti a Stati nemici in
conseguenza della seconda guerra mondiale;
c. territori sottoposti volontariamente a tale
regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.
2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire
quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di
amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.
Articolo 78
Il regime di amministrazione fiduciaria non si
applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo
le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana
uguaglianza.
Articolo 79
Le condizioni dell'amministrazione fiduciaria per ogni
territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i
relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente
interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato
di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni
degli articoli 83 e 85.
Articolo 80
1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole
convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77,
79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione
fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna
disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in maniera da
modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le
disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle
Nazioni Unite.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve
essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione
e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione
fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto
dall'articolo 77.
Articolo 81
La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà
in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in
questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà
l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con
l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere costituita da
uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa.
Articolo 82
In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria
potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere
tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od una sua parte,
senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali stipulati a norma
dell'articolo 43.
Articolo 83
1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative
alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti,
sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.
2. Gli obiettivi fondamentali indicati
nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.
3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto
delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza
pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle
funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano alle
Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.
Articolo 84
L'autorità amministratrice ha il dovere di fare in
modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale. A questo scopo l'autorità
amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di
assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per
l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio
di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell'ordine
nel territorio in amministrazione.
Articolo 85
1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come
strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle convenzioni di
amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate
dall'Assemblea generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva quest'ultima
nell'adempimento di tali funzioni.
Capitolo XIII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FIDUCIARIA
Composizione
Articolo 86
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si
compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:
a.
Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
b. quelli, tra i Membri menzionati nominativamente
nell'art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;
c. tanti altri Membri eletti per la durata di tre
anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero
totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in
parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.
2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel
Consiglio stesso.
Funzioni e Poteri
Articolo 87
L'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro funzioni,
possono:
a. esaminare le relazioni sottoposte dall'autorità
amministratrice;
b. ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi
al riguardo con l'autorità amministratrice;
c. disporre visite periodiche ai rispettivi
territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l'autorità
amministratrice;
d. esercitare queste ed altre attività in
conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.
Articolo 88
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula
un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli
abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria. e l'autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea
Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale
questionario.
Votazione
Articolo 89
1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Procedura
Articolo 90
1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce
il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del
suo Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si
riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento;
quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a
richiesta della maggioranza dei suoi Membri.
Articolo 91
Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si
avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti
specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.
Capitolo XIV
CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA
Articolo 92
La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il
principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in
conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della Corte
Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente
Statuto.
Articolo 93
1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso
facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.
2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può
aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da
determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza.
Articolo 94
1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a
conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni
controversia di cui esso sia parte.
2. Se una delle parti di una controversia non
adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla
corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha
facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa
le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.
Articolo 95
Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce
ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie
ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere
conclusi in avvenire.
Articolo 96
1. L'Assemblea Generale od il Consiglio di
Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere
consultivo su qualunque questione giuridica.
2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli
istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento
dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte
pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività.
Capitolo XV
SEGRETARIATO
Articolo 97
Il Segretariato comprende un Segretario Generale ed
il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario Generale è
nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è
il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione.
Articolo 98
Il Segretario Generale agisce in tale qualità in
tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del
Consiglio Economico e Sociale. del Consiglio di Amministrazione fiduciaria, ed
esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il
Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una relazione annuale sul
lavoro svolto dall'Organizzazione.
Articolo 99
Il Segretario Generale può richiamare l'attenzione
del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso possa
minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 100
1. Nell'adempimento dei loro doveri il Segretario
Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun
Governo o da alcun'altra autorità estranea all'Organizzazione. Essi dovranno
astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di
funzionari internazionali responsabili solo di fronte all'Organizzazione.
2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a
rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del
Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli
nell'adempimento delle loro mansioni.
Articolo 101
1. Il personale é nominato dal Segretario Generale
secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale.
2. Appositi funzionari sono assegnati in via
permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite.
questi funzionari fanno parte del Segretariato.
3. La considerazione preminente nel reclutamento
del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la
necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed
integrità. Sara data la debita considerazione all'importanza di reclutare il
personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.
Capitolo XVI
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 102
1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale
stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in vigore del
presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il
Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo
internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del
paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo
davanti ad un organo delle Nazioni Unite.
Articolo 103
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai
Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso
assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli
obblighi derivanti dal presente Statuto.
Articolo 104
L'Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno
dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue
funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.
Articolo 105
1. L'Organizzazione gode, nel territorio di
ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il
conseguimento dei suoi fini.
2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite
ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle
immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti
all'Organizzazione.
3. L'Assemblea Generale può fare raccomandazioni
allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 di
questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a
tal scopo