TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
Washington
D.C., 4 aprile 1949
Le Parti del presente Trattato,
riaffermando la propria fede negli scopi e nei principi della Carta delle
Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti
i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio
retaggio comune e la propria civiltà, fondati sui principi della democrazia,
sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire
nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi
a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento
della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del
Nord Atlantico:
Articolo 1
Le Parti si impegnano, in
ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici
qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in
modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia
internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere
alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi
delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Le Parti contribuiranno
al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli
rafforzando le proprie istituzioni libere, diffondendo i principi sui quali
tali istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere. Esse
cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispettive politiche economiche
internazionali ed incoraggeranno le reciproche relazioni economiche.
Articolo 3
Al fine di conseguire con
maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti,
individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva
autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria
capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Articolo 4
Le Parti si consulteranno
quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità
territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano
minacciate.
Articolo 5
Le Parti convengono che
un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America
settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono
che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del
diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51
dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così
attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre
parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza
armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico
settentrionale.
Qualsiasi attacco armato
siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente
segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non
appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per
ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 5,
per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato:
-
contro
il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro i
Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il territorio della Turchia o contro le isole
situate sotto la giurisdizione di una delle parti della regione dell'Atlantico
settentrionale a nord del Tropico del Cancro;
-
contro
le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino su detti
territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla data di
entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di occupazione
di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella zona
dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere
considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti
dallo Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del
Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.
Articolo 8
Ogni parte dichiara che
nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte
o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del
presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in
contrasto con il presente Trattato.
Articolo 9
Le Parti con il presente
Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto alla rappresentanza di ognuna
di esse, per decidere le questioni in connessione al presente Trattato.
L'organizzazione del Consiglio dovrà permettere una convocazione in ogni
momento. Il Consiglio potrà creare gli organi che riterrà necessario; in
particolare esso dovrà immediatamente costituire un comitato di difesa che
dovrà raccomandare le misure per l'implementazione degli articoli 3 e 5.
Articolo 10
Le Parti potranno
decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato Europeo di adottare le
norme del presente Trattato, contribuendo così alla sicurezza dell'area nord
atlantica. Gli Stati così invitati potranno diventare Parte del presente
Trattato depositando i propri strumenti di adesione presso il Governo degli
Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte
le Parti di tale deposito.
Articolo 11
Il presente Trattato
dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in accordo con le norme
costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti di ratifica dovranno
essere depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti
d'America, che notificherà tale atto a tutte le Parti. Il Trattato entrerà in
vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena la maggioranza degli
Stati firmatari, ivi comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia,
Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, avranno depositato
le ratifiche, ed entrerà in vigore rispetto agli altri Stati nel momento del
deposito delle loro ratifiche.
Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata
in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti dovranno avviare
le consultazioni circa la revisione del Trattato, qualora una di esse ne faccia
richiesta, tenendo in considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord
atlantica, ivi incluso lo sviluppo degli assetti regionali ed universali
secondo la Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale.
Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna
delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del
relativo avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle
altre Parti il deposito di tale avviso.
Articolo 14
Il presente Trattato,
nelle versioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato
presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate
saranno trasmesse ai Governi delle parti contraenti.
Note:
1. La definizione dei territori
ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del
Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della
Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della
Germania e della Spagna.
2. Il 16 gennaio 1963, il
Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante
Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962
sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore
dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza,
il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe
ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti
algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo
la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il
Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti
algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti
inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.
Nota: Traduzione non ufficiale. Per la versione originale,
cfr. la pagina web
dell'Organizzazione del Nord Atlantico (NATO).