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Fonte: Centro italiano
Studi per la Pace - www.studiperlapace.it CARTA DELLE NAZIONI UNITE Firmata da 51 membri originari ed adottata
per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945 Entrata in vigore con il deposito del
ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945 Ratificata dall'ltalia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre 1957
Noi,
popoli delle Nazioni Unite, decisi a
salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel
corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità, a
riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel
valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle
donne e delle nazioni grandi e piccole, a
creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti
dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere
mantenuti, a
promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più
ampia libertà, e
per tali fini a
praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di
buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ad
assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che
la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad
impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e
sociale di tutti i popoli, abbiamo
deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini. In conseguenza, i nostri rispettivi
Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco
e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato
il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò
un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite. Capitolo
I FINI
E PRINCIPI Articolo
1 I fini delle Nazioni Unite sono: 1. Mantenere la pace e la sicurezza
internazionale, ed a questo scopo: prendere efficaci misure collettive per
prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di
aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici,
ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la
composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali
che potrebbero portare ad una violazione della pace: 2. Sviluppare tra le nazioni relazioni
amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e
dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare
la pace universale; 3. Conseguire la cooperazione
internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere
economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il
rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza
distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione; 4. Costituire un centro per il
coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini
comuni. Articolo
2 L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel
perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti
princìpi: 1. L'Organizzazione è fondata sul
principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri. 2. I Membri, al scopo di assicurare a
ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di
Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità
al presente Statuto. 3. I Membri devono risolvere le loro
controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la
sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo. 4. I Membri devono astenersi nelle loro
relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro
l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in
qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite. 5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite
ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle
disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a
qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o
coercitiva. 6. L'Organizzazione deve fare in modo che
Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi
princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale. 7. Nessuna disposizione del presente
Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono
essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a
sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del
presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure
coercitive a norma del capitolo VII. Capitolo
II MEMBRI
DELL'ORGANIZZAZIONE Articolo
3 Membri originari delle Nazioni Unite sono
gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per
l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente
firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il
presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110. Articolo
4 1. Possono diventare Membri delle Nazioni
Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del
presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di
adempiere tali obblighi e disposti a farlo. 2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni
Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione
dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Articolo
5 Un Membro delle Nazioni Unite contro il
quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione
preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei
privilegi di un Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere
ripristinato dal Consiglio di Sicurezza. Articolo
6 Un Membro delle Nazioni Unite che abbia
persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere
espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. Capitolo
III ORGANI Articolo
7 Sono istituiti quali organi principali
delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un
Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una
Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato. Articolo
8 Le Nazioni Unite non porranno alcuna
restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e
sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo
IV ASSEMBLEA
GENERALE Composizione Articolo
9 1. L'Assemblea Generale si compone di
tutti i Membri delle Nazioni Unite. 2. Ogni Membro ha non più di cinque
rappresentanti nell'Assemblea Generale. Funzioni e poteri Articolo
10 L'Assemblea Generale può discutere
qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o
che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal
presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare
raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o
agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti. Articolo
11 1. L'Assemblea Generale può esaminare i
principi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, compresi i principi regolanti il disarmo e la
disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi,
raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed
all'altro. 2. L'Assemblea Generale può discutere
ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in
conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo
12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo
Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione
del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al
Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la
discussione. 3. L'Assemblea Generale può richiamare
l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili
di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. 4. I poteri dell'Assemblea Generale
stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10. Articolo
12 1. Durante l'esercizio da parte del
Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei
riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non
deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a
meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza. 2. Il Segretario Generale, con il consenso
del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di
tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del
pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea
Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal
trattare tali questioni. Articolo
13 1. l'Assemblea Generale intraprende studi
e fa raccomandazioni allo scopo di: a. promuovere la cooperazione
internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del
diritto internazionale e la sua codificazione. b. sviluppare la cooperazione
internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità
pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di
religione. 2. Gli ulteriori compiti, funzioni e
poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente
paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X. Articolo
14 Subordinatamente alle disposizioni
dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il
regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua
origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le
relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una
violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i
princìpi delle Nazioni Unite. Articolo
15 1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina
le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni
comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di
Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. 2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina
le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite. Articolo
16 L'Assemblea Generale adempie quelle
funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che
ad essa sono attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come
strategiche. Articolo
17 1. L'Assemblea Generale esamina ed approva
il bilancio dell'Organizzazione. 2. Le spese dell'Organizzazione sono
sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale. 3. L'Assemblea Generale esamina ed approva
tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati
previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti
specializzati al scopo di fare ad essi delle raccomandazioni. Votazione Articolo
18 1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale
dispone di un voto. 2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su
questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e
votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non
permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio
Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi
Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di
Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del
regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio. 3. Le decisioni su altre questioni,
compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a
maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e
votanti. Articolo
19 Un Membro delle Nazioni Unite che sia in
arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha
voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi
l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti.
L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se
riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti
dalla sua volontà. Procedura Articolo
20 L'Assemblea Generale si riunisce in
sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo
richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su
richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle
Nazioni Unite. Articolo
21 L'Assemblea Generale stabilisce il proprio
regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione. Articolo
22 L'Assemblea Generale può istituire gli
organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni. Capitolo
V CONSIGLIO
DI SICUREZZA Composizione Articolo
23 1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di
quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e
l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del
Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle
Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo
speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite
al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini
dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica. 2. I Membri non permanenti del Consiglio
di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima
elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio
di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di
un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili. 3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza
ha un rappresentante nel Consiglio. Articolo
24 1. Al scopo di assicurare un'azione pronta
ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di
Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza,
nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro
nome. 2. Nell'adempimento di questi compiti il
Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle
Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per
l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII. 3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone
relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame
dell'Assemblea Generale. Articolo
25 I Membri delle Nazioni Unite convengono di
accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità
alle disposizioni del presente Statuto. Articolo
26 Al scopo di promuovere lo stabilimento ed
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio
delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di
Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato
Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni
Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti. Votazione Articolo
27 1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza
dispone di un voto. 2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza
su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri. 3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza
su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel
quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni
previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia
parte di una controversia deve astenersi dal voto. Procedura Articolo
28 1. Il Consiglio di Sicurezza e organizzato
in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di
Sicurezza deve, a tal scopo, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella
sede dell'Organizzazione. 2. Il Consiglio di Sicurezza tiene
riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri,
essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante
appositamente designato. 3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere
riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo
giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori. Articolo
29 Il Consiglio di Sicurezza può istituire
gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue
funzioni. Articolo
30 Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il
proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta
del suo Presidente. Articolo
31 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non
sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto,
alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza,
ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano
particolarmente coinvolti. Articolo
32 Ogni Membro delle Nazioni Unite che non
sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle
Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al
Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto,
alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza
stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno
Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite. Capitolo
VI SOLUZIONE
PACIFICA DELLE CONTROVERSIE Articolo
33 1. Le parti di una controversia, la cui
continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione
mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento
giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi
pacifici di loro scelta. 2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo
ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia medianti
tali Articolo
34 Il Consiglio di Sicurezza può fare
indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare
ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di
determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia
suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale. Articolo
35 1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può
sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata
nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea
Generale. 2 Uno stato che non sia Membro delle
Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o
dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti
preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento
pacifico previsti dal presente Statuto. 3. I procedimenti dell'Assemblea Generale
rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo
articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12. Articolo
36 1. Il Consiglio di Sicurezza può, in
qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di
una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di
sistemazione adeguati. 2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere
in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già
state adottate dalle parti. 3. Nel fare raccomandazioni a norma di
questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le
controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle
parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni
dello Statuto della Corte. Articolo
37 1. Se le parti di una controversia della
natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati
in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza. 2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene
che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in
pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso
decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che
ritenga adeguata. Articolo
38 Senza pregiudizio delle disposizioni degli
articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una
controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione
pacifica della controversia. Capitolo
VII AZIONE
RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI
AGGRESSIONE Articolo
39 Il Consiglio di Sicurezza accerta
l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un
atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere
prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e
la sicurezza internazionale. Articolo
40 Al scopo di prevenire un aggravarsi della
situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di
decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti
interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri
necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i
diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di
Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure
provvisorie. Articolo
41 Il Consiglio di Sicurezza può decidere
quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere
adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle
Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle
comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed
altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche. Articolo
42 Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che
le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate
inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni
azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza
internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre
operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni
Unite. Articolo
43 1. Al scopo di contribuire al mantenimento
della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite
si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua
richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze
armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio,
necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 2. L'accordo o gli accordi suindicati
determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di
preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e
dell'assistenza da fornirsi. 3. L'accordo o gli accordi saranno
negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza.
Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure
tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a
ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme
costituzionali. Articolo
44 Quando il Consiglio di Sicurezza abbia
deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non
rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi
assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri,
a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di
contingenti di forze armate del Membro stesso. Articolo
45 Al scopo di dare alle Nazioni Unite la
possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata
disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di
un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di
questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati,
entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti
dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato
Maggiore. Articolo
46 I piani per l'impiego delle forze armate
sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato
Maggiore. Articolo
47 1. E' costituito un Comitato di Stato
Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le
questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il
comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e
l'eventuale disarmo. 2. Il Comitato di Stato Maggiore è
composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non
rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso
ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato
richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività. 3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle
dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione
strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di
Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in
seguito. 4. Con l'autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il
Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali. Articolo
48 1. L'azione necessaria per eseguire le
decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o
da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza. 2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri
delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni
internazionali competenti di cui siano Membri. Articolo
49 I Membri delle Nazioni Unite si associano
per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio
di Sicurezza. Articolo
50 Se il Consiglio di Sicurezza intraprende
misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle
Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche
derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio
di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà. Articolo
51 Nessuna disposizione del presente Statuto
pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso
che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite,
fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per
mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri
nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a
conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere
e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza,
di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria
per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Capitolo
VIII ACCORDI
REGIONALI Articolo
52 1. Nessuna disposizione del presente
Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la
trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della
sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali
accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai
principi delle Nazioni Unite. 2.1 Membri delle Nazioni Unite che
partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per
giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale
medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al
Consiglio di Sicurezza. 3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo
sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale,
mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli
Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza. 4. Questo articolo non pregiudica in alcun
modo l'applicazione degli articoli 34 e 35. Articolo
53 1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se
del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto
la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa
in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza
l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro
uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo
articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti
contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino
al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato,
essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del
detto Stato. 2. L'espressione "Stato nemico"
quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che
durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del
presente Statuto. Articolo
54 Il Consiglio di Sicurezza deve essere
tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o
progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Capitolo
IX COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE Articolo
55 Al scopo di creare le condizioni di
stabilita e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed
amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza
dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno: a. un più elevato tenore di vita, il
pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo
economico e sociale; b. la soluzione dei problemi
internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione
internazionale culturale ed educativa; c. il rispetto e l'osservanza universale
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione
di razza, sesso, lingua o religione. Articolo
56 I Membri si impegnano ad agire,
collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per
raggiungere i fini indicati all'articolo 55. Articolo
57 1. I vari istituti specializzati
costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro
Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale,
educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità
alle disposizioni dell'articolo 63. 2. Gli istituti così collegate con le
Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l'espressione "Istituti
specializzati". Articolo
58 L'Organizzazione fa raccomandazioni per il
coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati. Articolo
59 L'Organizzazione promuove, se del caso,
trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti
specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55. Articolo
60 Il compito di adempiere le funzioni
dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e,
sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo
dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X. Capitolo
X CONSIGLIO
ECONOMICO E SOCIALE Composizione Articolo
61 1. Il Consiglio Economico e Sociale si
compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea
Generale. 2. Salve le disposizioni del paragrafo 3,
diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un
periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili. 3. Alla prima elezione successiva
all'aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e
Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al
termine dell'anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi
ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno,
e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni
che saranno prese dall'Assemblea Generale. 4. Ogni Membro del Consiglio Economico e
Sociale ha un rappresentante nel Consiglio . Funzioni e Poteri Articolo
62 1. Il Consiglio Economico e Sociale può
compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e
sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni
riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite,
ed agli istituti specializzati interessati. 2. Esso può fare raccomandazioni al scopo
di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali per tutti. 3. Esso può preparare progetti di
convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che
rientrino nella sua competenza. 4. Esso può convocare, in conformità
alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni
che rientrino nella sua competenza. Articolo
63 1. Il Consiglio Economico e Sociale può
concludere accordi con qualsiasi istituto di quelli indicati all'articolo 57 per
definire le condizioni in base alle quali l'istituto considerato sarà collegato
con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea
Generale. 2. Esso può coordinare le attività degli
istituti specializzati mediante consultazioni con tali istituti e
raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all'Assemblea Generale ed
ai Membri delle Nazioni Unite. Articolo
64 1. Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli istituti
specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e
con gli istituti specializzati al scopo di ottenere rapporti sulle misure prese
per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall'Assemblea
Generale su questioni che rientrino nella sua competenza. 2. Esso può comunicare all'Assemblea
Generale le sue osservazioni su tali relazioni. Articolo
65 Il Consiglio Economico e Sociale può
fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo
richieda. Articolo
66 1. Il Consiglio Economico e Sociale
assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente
all'esecuzione delle raccomandazioni dell'Assemblea Generale. 2. Esso può, con l'approvazione
dell'Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle
Nazioni Unite o da istituti specializzati. 3. Esso adempie alle ulteriori funzioni
che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad
esso attribuite dall'Assemblea Generale. Votazione Articolo
67 1. Ogni Membro del Consiglio Economico e
Sociale dispone di un voto. 2. Le decisioni del Consiglio Economico e
Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti. Procedura Articolo
68 Il Consiglio Economico e Sociale
istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i
diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste
per l'adempimento delle sue funzioni. Articolo
69 Il Consiglio Economico e Sociale inviterà
ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue
deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro. Articolo
70 Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere disposizioni perché rappresentanti degli istituti specializzati
partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle
commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle
deliberazioni degli istituti specializzati. Articolo
71 Il Consiglio Economico e Sociale può
prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative
interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi
possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con
organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite
interessato. Articolo
72 1. Il Consiglio Economico e Sociale
stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla
designazione del suo Presidente. 2. Il Consiglio Economico e Sociale n si
riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento;
quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a
richiesta della maggioranza dei suoi Membri. Capitolo
XI DICHIARAZIONE
CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI Articolo
73 I Membri delle Nazioni Unite, i quali
abbiano od assumano la responsabilità dell'amministrazione di territori la cui
popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia riconoscono il
principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti, ed
accettano come sacra missione l'obbligo di promuovere al massimo, nell'ambito
del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente
Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal scopo,
l'obbligo: a. di assicurare, con il dovuto rispetto
per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico,
economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione
contro gli abusi; b. di sviluppare l'autogoverno delle
popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di
assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in
armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue
popolazioni, e del loro diverso grado di sviluppo; c. di rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale; d. di promuovere misure costruttive di
sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove
ne sia il caso, con gli istituti internazionali specializzati, per il pratico
raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo
articolo; e. di trasmettere regolarmente al
Segretario Generale, a scopo d'informazione e con le limitazioni che possono
essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati
statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni
economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente
responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i capitoli XII
e XIII. Articolo
74 I Membri delle Nazioni Unite riconoscono
altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce
questo capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani,
deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale
economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere
del resto del mondo. Capitolo
XII REGIME
INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA Articolo
75 Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la
loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per
l'amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere
sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi
territori sono qui di seguito indicati con l'espressione "territori in
amministrazione fiduciaria". Articolo
76 Gli obiettivi fondamentali del regime di
amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati
nell'articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti: a. rinsaldare la pace e la sicurezza
internazionale; b. promuovere il progresso politico,
economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione
fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all'autonomia o all'indipendenza,
tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue
popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni
interessate, e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna
convenzione di amministrazione fiduciaria; c. incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza,
sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della
interdipendenza dei popoli del mondo; d. di assicurare parità di trattamento in
materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed
ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi
nell'amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei
sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 80. Articolo
77 1. Il regime di amministrazione fiduciaria
sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti
medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria: a. territori attualmente sottoposti a
mandato; b. territori che vengono tolti a Stati
nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; c. territori sottoposti volontariamente a
tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione. 2. Sarà oggetto di successivo accordo
stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al
regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni. Articolo
78 Il regime di amministrazione fiduciaria
non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite,
dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della
sovrana uguaglianza. Articolo
79 Le condizioni dell'amministrazione
fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione
fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra
gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di
territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati
secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85. Articolo
80 1. Salvo quanto possa essere convenuto in
singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli
articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di
amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state
concluse, nessuna disposizione di questo capitolo deve essere interpretata in
maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione,
o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri
delle Nazioni Unite. 2. Il paragrafo 1 di questo articolo non
deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della
negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di
amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto
è previsto dall'articolo 77. Articolo
81 La convenzione di amministrazione
fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il
territorio in questione sarà amministrato e designare l'autorità che eserciterà
l'amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con
l'espressione "autorità amministratrice", potrà essere costituita da
uno Stato o da più Stati o dall'Organizzazione stessa. Articolo
82 In ogni convenzione di amministrazione
fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno
comprendere tutto il territorio sottoposto all'amministrazione fiduciaria, od
una sua parte, senza alcun pregiudizio dell'accordo o degli accordi speciali
stipulati a norma dell'articolo 43. Articolo
83 1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite
relative alle zone strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti,
sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza. 2. Gli obiettivi fondamentali indicati
nell'articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica. 3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale,
nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria
e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell'ausilio del
Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche,
quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria spettano
alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa. Articolo
84 L'autorità amministratrice ha il dovere
di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo scopo
l'autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di
facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione
fiduciaria per l'adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo
verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il
mantenimento dell'ordine nel territorio in amministrazione. Articolo
85 1. Le funzioni delle Nazioni Unite in
rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non
definite come strategiche, compresa l'approvazione delle disposizioni delle
convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti,
sono esercitate dall'Assemblea generale. 2. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria operante sotto la direzione dell'Assemblea Generale coadiuva
quest'ultima nell'adempimento di tali funzioni.
Capitolo
XIII CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA Composizione Articolo
86 1. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite: a.
Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria; b. quelli, tra i Membri menzionati
nominativamente nell'art. 23, che non amministrano territori in amministrazione
fiduciaria; c. tanti altri Membri eletti per la durata
di tre anni dall'Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il
numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida
in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in
amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano. 2. Ogni Membro del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a
rappresentarlo nel Consiglio stesso. Funzioni e Poteri Articolo
87 L'Assemblea Generale e, sotto la sua
direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell'esercizio delle loro
funzioni, possono: a. esaminare le relazioni sottoposte
dall'autorità amministratrice; b. ricevere petizioni, ed esaminarle
consultandosi al riguardo con l'autorità amministratrice; c. disporre visite periodiche ai
rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con
l'autorità amministratrice; d. esercitare queste ed altre attività in
conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria. Articolo
88 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo
degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria. e l'autorità
amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell'Assemblea
Generale presenta a quest'ultima una relazione annuale redatta in base a tale
questionario. Votazione Articolo
89 1. Ogni Membro del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto. 2. Le decisioni del Consiglio di
Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e
votanti. Procedura Articolo
90 1. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative
alla designazione del suo Presidente. 2. Il Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio
regolamento; quest'ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di
riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri. Articolo
91 Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria
si avvale, se del caso, dell'assistenza del Consiglio Economico e Sociale e
degli istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive
competenze. Capitolo
XIV CORTE
INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA Articolo
92 La Corte Internazionale di Giustizia
costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa
funziona in conformità allo Statuto annesso che e basato sullo Statuto della
Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del
presente Statuto. Articolo
93 1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono
ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. 2. Uno Stato non Membro delle Nazioni
Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle
condizioni da determinarsi caso per caso dall'Assemblea Generale su proposta del
Consiglio di Sicurezza. Articolo
94 1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si
impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in
ogni controversia di cui esso sia parte. 2. Se una delle parti di una controversia
non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa
dalla corte, l'altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha
facoltà, ove lo ritenga necessario di fare raccomandazioni o di decidere circa
le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione. Articolo
95 Nessuna disposizione del presente Statuto
impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro
controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che
possano essere conclusi in avvenire. Articolo
96 1. L'Assemblea Generale od il Consiglio di
Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere
consultivo su qualunque questione giuridica. 2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e
gli istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento
dall'Assemblea Generale, hanno anch'essi la facoltà di chiedere alla Corte
pareri su questioni giuridiche che sorgano nell'ambito delle loro attività. Capitolo
XV SEGRETARIATO Articolo
97 Il Segretariato comprende un Segretario
Generale ed il personale che l'Organizzazione possa richiedere. Il Segretario
Generale è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di
Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell'Organizzazione. Articolo
98 Il Segretario Generale agisce in tale
qualità in tutte le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio di
Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale. del Consiglio di Amministrazione
fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da
tali organi. Il Segretario Generale presenta all'Assemblea Generale una
relazione annuale sul lavoro svolto dall'Organizzazione. Articolo
99 Il Segretario Generale può richiamare
l'attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso
possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo
100 1. Nell'adempimento dei loro doveri il
Segretario Generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno
istruzioni da alcun Governo o da alcun'altra autorità estranea
all'Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa
compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo
di fronte all'Organizzazione. 2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si
impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni
del Segretario Generale e del personale, ed a non cercare di influenzarli
nell'adempimento delle loro mansioni. Articolo
101 1. Il personale é nominato dal Segretario
Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea Generale. 2. Appositi funzionari sono assegnati in
via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione
Fiduciaria, e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite.
questi funzionari fanno parte del Segretariato. 3. La considerazione preminente nel
reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego
deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza,
competenza ed integrità. Sara data la debita considerazione all'importanza di
reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile. Capitolo
XVI DISPOSIZIONI
VARIE Articolo
102 1. Ogni trattato ed ogni accordo
internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l'entrata in
vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile
presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest'ultimo. 2. Nessuno dei contraenti di un trattato o
accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle
disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto
trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite. Articolo
103 In caso di contrasto tra gli obblighi
contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi
da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli
obblighi derivanti dal presente Statuto. Articolo
104 L'Organizzazione gode, nel territorio di
ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l'esercizio
delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini. Articolo
105 1. L'Organizzazione gode, nel territorio
di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il
conseguimento dei suoi fini. 2. I rappresentanti dei Membri delle
Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godranno parimenti dei
privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro
funzioni inerenti all'Organizzazione. 3. L'Assemblea Generale può fare
raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell'applicazione dei
paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite
delle convenzioni a tal scopo |