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STATUTO COMITATO INTERCOMUNALE PER LA PACE

PREMESSA

Il Comitato Intercomunale per la Pace è una Associazione di promozione della cultura della Pace, dei diritti umani e della solidarietà sociale tra le persone ed i popoli.

Il Comitato Intercomunale per la Pace fonda le sue radici nei principi costituzionali e nelle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (v. Costituzione repubblicana) e promuovono la cooperazione fra i popoli – Carta delle Nazioni Unite, Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, Patto internazionale sui diritti civili e politici, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, Convenzione internazionale sui diritti sull’infanzia – ed opera attraverso progetti sia a livello locale, che nazionale ed internazionale.

Costituzione

Art.1

E’ costituita l’Associazione denominata “Comitato Intercomunale per la Pace” con sede in Sedriano (Milano) in via Fagnani, n.35 coerentemente alle delibere dei Consigli Comunali che hanno aderito al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, con sede in Perugia, le quali delibere, in allegato, diventano parte integrante di questo Statuto.

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art.2

L’Associazione Comitato Intercomunale per la Pace persegue finalità di solidarietà sociale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili o di avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Finalità ed Attività

Art.3

Le FINALITA’ dell’Associazione sono:

  1. l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione non violenta dei conflitti;

  2. l’impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, anche attraverso il supporto a progetti di cooperazione internazionale, per l'affermazione della giustizia sociale fra i Nord ed i Sud del mondo e l’affermazione dei diritti umani in ogni luogo;

  3. la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle minoranze linguistiche, favorendo la progettazione di percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione;

  4. a promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;

  5. la promozione  del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;

  6. la promozione della finanza etica, del consumo critico e del turismo sociale come forma di approfondimento ed arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali e di turismo responsabile.


Art.4

L’Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

Feste, spettacoli ed altre attività ricreativo-culturali;

Dibattiti, convegni, mostre, cineforum, pubblicazioni, ricerche, studi, campagne, attività di solidarietà sui temi della Pace, della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza, della gestione dei conflitti, del disarmo e antimilitarismo, dei diritti umani, della riconversione dell’industria bellica, della solidarietà, dello squilibrio tra Nord e Sud del mondo, della Cooperazione Internazionale e di tutti i temi indicati dalla Tavola della Pace di Perugia (l’impegno per la costruzione di un’Europa di Pace, la costituzione di un Comitato italiano per l’Onu dei Popoli, la promozione di una campagna per portare la Pace nella politica e nelle istituzioni, il progetto “la mia scuola per la Pace”, ecc.);

Gestione di un centro di documentazione e biblioteca;

Iniziative a favore del consumo critico e del commercio equosolidale (“la mia spesa per la Pace”; esposizione dei prodotti del commercio equosolidale nei mercati, ecc.);

di studio e sperimentazione di difesa civile nonviolenta, come previsto dalla legge 230/98;

Organizzazione della partecipazione della popolazione locale alla MARCIA PERUGIA-ASSISI, ovvero la più prestigiosa marcia pacifista a livello nazionale, ed alle altre iniziative pacifiste sia a livello nazionale che internazionale;

ogni altra attività coerente con lo statuto e le finalità.

 

LA FORMA ASSOCIATIVA

Art. 5 I Soci

Possono aderire al Comitato Intercomunale per la Pace gli Enti locali, le associazioni e i cittadini che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell’Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

Soci fondatori, coloro che hanno costituito l'Associazione Comitato Intercomunale per la Pace. I Soci fondatori sono tenuti a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Soci ordinari, ossia coloro che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi, partecipando e collaborando alle attività promosse dall'Associazione. I Soci ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale eventualmente deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Soci benemeriti, sono gli enti che hanno acquisito particolari benemerenze nei confronti dell'Associazione, e che non sono tenuti al versamento di quote associative, mae comunque a contribuire alla realizzazione dei progetti.

 

L'ammissione dei Soci ordinari e dei Soci benemeriti, dietro domanda scritta del richiedente nella quale si dichiara espressamente di accettare senza riserve lo Statuto, è deliberata dal Consiglio Direttivo tenendo conto della presumibile possibilità di comportamento coerente del socio rispetto alle finalità dell’Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30trenta giorni, al Collegio dei Garanti.

 

Art. 6 Diritti ed obblighi dei soci

Tutti i Soci (fondatori, ordinari, benemeriti) hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare, di eleggere gli organi dell'Associazione, e di recedere in qualunque momento dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell'Associazione,dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dall'Assemblea.

In caso comprovato di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà valutare la situazione e applicare, se ne sussistono le condizioni, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni, al Collegio dei Garanti.

 


Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

-          l'Assemblea dei Soci

-          il Consiglio Direttivo

-          il Collegio dei Garanti

-          il Collegio dei Revisori Contabili

-          il Tesoriere

-          il Segretario

 

Art. 8 L’Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci che risultano iscritti alla data di convocazione della stessa.

L'Assemblea adotta il metodo del consenso.

L'Assemblea è convocata dal/la Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30/04:

per la programmazione delle attività

per la valutazione di fine anno e l'approvazione del bilancio consuntivo

L'Assemblea è convocata in via supplementare o straordinaria ogni qualvolta il/la Presidente del Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando i 1/5 dei Soci ne facciano richiesta scritta al/la Presidente, con un numero minimo di 5 richiedenti.

La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, va fatta con avviso affisso all'albo della sede e pubblicato sul sito internet dell’Associazione (se esistente) almeno 15 giorni prima della data stabilita. Inoltre la convocazione deve essere inviata a tutti i Soci con almeno uno dei possibili mezzi di comunicazione personale disponibile (e-mail, SMS, fax, telefono, ecc.).

 

Le delibere dell’Assemblea devono essere pubblicizzate mediante affissione all'albo della sede e pubblicazione sul sito internet dell’Associazione (se esistente) del relativo verbale.

 

L’Assemblea ordinaria o l’Assemblea straordinaria deliberano validamente col metodo del consenso o con la maggioranza semplice dei Soci presenti, salvo la necessità di maggioranze qualificate, come di seguito specificato.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 15% dei Soci e deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio/rendiconto, sempre entro il 30/04 .

 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

approvare il verbale dell'assemblea precedente;

approvare la relazione del/la Presidente;

approvare il bilancio consuntivo;

stabilire l'ammontare delle quote associative a carico dei Soci;

accertare l’eventuale ammontare dei contributi per la realizzazione dei vari progetti;

approvare il programma preventivo delle attività dell'anno;

nominare il Consiglio Direttivo;

nominare il Collegio dei Garanti;

nominare il Collegio dei Revisori Contabili;

nominare il Tesoriere;

nominare il Segretario;

affrontare ogni altra questione che il/la Presidente e i Soci intendano sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, con la presenza dei tre quarti dei Soci, mentre in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci. In terza convocazione è valida con la presenza di almeno il 15% dei Soci.

Il/la Presidente col segretario dell’associazione dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale dell'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

deliberare sulle modifiche dello Statuto (con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci);

deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione (con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci);

revocare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti e il Collegio dei Revisori Contabili del Segretario e del Tesoriere (con maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci)

 

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe, è composta da 5 membri e nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle man­sioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 3 consiglieri e rimane in carica 2 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di necessità, spetta al Consiglio Direttivo la sostituzione di un membro attraverso coptazione del primo dei non eletti.

Le deliberazioni verranno adottate con il metodo del consenso; ove non fosse possibile raggiungere una decisione con tale metodo, si adotterà il metodo della maggioranza semplice (in caso di parità il voto del Presidente prevale).

Nel caso di decisioni relative ad iniziative non comprese nel programma annuale delle attività deliberato dall’Assemblea dei Soci è sempre necessaria l’unanimità dei presenti .

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due consi­glieri.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a)       attuare le iniziative necessarie alla realizzazione del programma annuale definito dall'Assemblea nel rispetto delle finalità dell'Associa­zione;

b)      curare l'ordinaria amministra­zione;

c)       deliberare di volta in volta eventuali rimborsi di spese regolarmente documentate nei confronti di persone appositamente incaricate per lo svolgimento di attività funzionali al raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

d)      redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea;

e)       deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;

f)        adottare i provvedimenti disciplinari verso i Soci, che si dovessero rendere necessari, compresa la dichiarazione di esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;statuto, con possibilità al Socio di un contraddittorio;

g)       fissare la data delle Assemblee ordinarie dei Soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straor­dinaria qualora necessario o venga richiesto dai Soci; Soci.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del C. C..

 

Art. 10 Il Segretario

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 Il Tesoriere

Il Tesoriere, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

 

Art. 12 Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria che interpreta le norme statutarie e dà pareri ai Soci e al Consiglio Direttivo sulla loro corretta applicazione.

Il Collegio dei Garanti è composto da tre Soci (non aventi altri incarichi in Associazione) eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.

l Collegio dei Garanti agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell’Associazione oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio dei Garanti:

emette pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni del consiglio Direttivo;

dirime le controversie insorte tra i Soci o tra questi e gli organismi dirigenti;

decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso da parte del socio, sulla decisione di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

 

Art. 13 Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre Soci (non aventi altri incarichi in Associazione) eletti dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.

Il Collegio dei Revisori Contabili agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi dell’Associazione oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio dei Revisori Contabili:

emette pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;

controlla l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità e il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di cui all’art. 17;

riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sul bilancio consuntivo, mediante relazione scritta e firmata messa a disposizione dei Soci;

partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

 

Art. 14 Gratuità delle cariche sociali

Tutte le cariche sociali elettive, ovvero quelle dei componenti del Consiglio Direttivo, delil Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Garanti e delil Collegio dei Revisori Contabilii, sono gratuite.

 

Art.15 Mezzi finanziari e bilancio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi dati dagli Enti Locali (anche su specifici progetti) definiti dalle delibere dei Consigli Comunali di cui all’art. 1 del presente Statuto, dai contributi di altri Enti, privati e associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività legate alle finalità associative.

La quota associativa a carico dei Soci ordinari e dei Soci fondatori, è fissata dall'Assemblea dei Soci.

Essa è annuale, non è frazionabile o rivalutabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Ogni anno deve essere redatto, a cura Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre alla verifica da parte del Collegio dei Revisori Contabili e all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, entro la fine del mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per essere consultato da ogni associato.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

 

NORME FINALI

 

Art. 16 Durata dell’Associazione e scioglimento

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria convocata specificatamente ed ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria nomina un liquidatore che devolverà le eventuali rimanenze ad organizzazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

 

Art. 17 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

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